Art. 16.
(Princìpi generali per l'esercizio del potere regolamentare in materia di ordinamento del personale).

      1. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 15, comma 1, devono,

 

Pag. 21

in ogni caso, essere osservati i seguenti princìpi generali:

          a) il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione deve avvenire a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche;

          b) il reclutamento del personale mediante assunzione diretta eventualmente anche con contratto di lavoro a tempo determinato avviene secondo speciali procedure selettive fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare; è consentito l'utilizzo di questa modalità di reclutamento solo per l'assunzione di personale di elevata e particolare specializzazione;

          c) gli aspiranti al reclutamento sono preliminarmente sottoposti ad accertamenti sanitari e a specifici test psico-attitudinali, al fine di verificarne l'idoneità al servizio presso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

          d) è in facoltà della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza disporre in ogni tempo il rientro del personale presso l'amministrazione di originaria appartenenza o, per i dipendenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), presso altra amministrazione dello Stato;

          e) al fine di favorire la necessaria mobilità del personale, il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, può prevedere che al personale trasferito ad altra amministrazione dello Stato, fermo restando l'inquadramento nella qualifica rivestita, sia garantita la conservazione del trattamento economico e previdenziale in godimento al momento dell'emanazione del provvedimento di trasferimento.

 

Pag. 22